La scrivente O.S, nella persona del Segretario Generale Regionale della Uil PA Polizia Penitenziaria,
Premesso
• Che in data 30/05/2018 presso il PRAP dell’Emilia Romagna e Marche veniva bandito un interpello interno per un addetto appartenente al ruolo Ag.ti/Ass.ti di Polizia Penitenziaria presso l’Ufficio III – Detenuti e Trattamento • Che in data 04/06 questa Segreteria Regionale con nota prot. 165/2018 chiedeva allo stesso Provveditore di specificare bene se l’interpello era rivolto al Personale del Prap e del Distaccamento di Ancona o rivolto a tutti gli Istituti del distretto poiché si faceva riferimento solo all’art. 8 del Pil senza specificare il comma di riferimento • Che in data 28/06/2018 con nota mail prot. 24444 il Sig. Provveditore dichiarava che allo stato attuale l’interpello era indirizzato esclusivamente al Personale del Prap e che a breve sarebbe stato rivolto a tutto il personale del Distretto nonostante lo stesso interpello fosse scaduto 20 gg prima senza accettare il confronto con le OO.SS. chiesto da questa O.S. sempre nella ns nota prot. 165 del 04/06/2018 dimostrando poca attenzione alle corrette relazioni sindacali; • Che sempre in data 28/06/2017 a distanza di poche ore dalla nota mail prot. 24444 questa sigla riceveva il bando di interpello aperto a tutto il Personale del distretto • Che in data 04/07/2018 vi era la riunione della Commissione Arbitrale Regionale richiesta sempre da questa sigla per un interpello per 2 unità al Magazzino Vestiario Regionale dove veniva accertata la violazione all’unanimità in particolare per quanto riguarda la mancata riorganizzazione interna tale da consentire una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra le unità in servizio presso il Provveditorato Regionale e per la mancata informativa e ed esame con le O.S. • Che in data 07/07/2018 questa O.S. s seguito della decisione della CAR chiedeva al Signor Provveditore di revocare immediatamente sia l’interpello per il magazzino Regionale e sia quello per l’Ufficio detenuti per le stesse motivazioni d’illegittimità della CAR • Che in data 25/07/2018 con nota prot. 27637 il Sig. Provveditore revocava l’interpello per il Magazzino Vestiario ma dichiarava di non voler dare seguito alla revoca dell’interpello in questione dando come motivazione che il nuovo inserimento non avrebbe comportato nessuna nuova riorganizzazione tale da per poter interessare le organizzazioni sindacali.
Visto che
• l’art. 8 co. 1 del Protocollo d’Intesa Locale del PRAP stabilisce che il Provveditorato Regionale è considerata sede di servizio essendo stata prefissata la relativa pianta organica dei Ruoli di Polizia Penitenziaria, • Visto che il comma 3 dello stesso art. 8 recita: Fermo restando la classificazione di cui al punto precedente, nell’ipotesi in cui si rendesse necessario ricoprire un posto rimasto vacante, si procederà come di seguito riportato: a) entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i dipendenti in servizio presso il Provveditorato sono invitati, mediante apposito avviso affisso in bacheca, a manifestare la propria disponibilità/interesse a ricoprire un determinato posto di servizio tra quelli incardinati negli uffici di staff e non di staff del Provveditorato. Le parti concordano sul fatto che, prima di procedere all’assegnazione al nuovo posto di servizio resosi vacante, si dovrà verificare il perdurare della volontà sottesa all’originaria manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico; b) in assenza di manifestazioni di disponibilità a ricoprire il posto resosi vacante o in caso di mancata conferma della disponibilità originariamente prestata, si procederà all’adozione di una procedura d’interpello rivolta esclusivamente ai dipendenti in servizio presso il Provveditorato. Con specifico riferimento ai posti destinati a entrambi i Comparti, si precisa che la procedura d’interpello sarà rivolta rispettivamente al personale di Polizia Penitenziaria o a quello del Comparto Ministeri in coerenza con il Comparto di appartenenza dell’unità posta in uscita. c) nel caso in cui l’interpello di cui al punto precedente andasse deserto, si procederà alla riorganizzazione interna tale da consentire la ridistribuzione dei carichi di lavoro tra le unità già in servizio presso il Provveditorato; d) in ultima analisi, qualora una riorganizzazione interna non fosse sufficiente ad assicurare la funzionalità dell’ufficio, si potrà procedere all’ adozione di una procedura d’interpello rivolta ai dipendenti in servizio presso l’intero distretto, appartenenti al personale del comparto Sicurezza o del Comparto Ministeri tenendo conto della ripartizione dei posti di servizio di cui al punto precedente. Con specifico riferimento all’ipotesi in cui si debba ricoprire un posto di servizio destinato al personale del Comparto Ministeri, qualora il Provveditore ritenga che un eventuale interpello rivolto al personale di pari livello e funzione rispetto all’unità posta in uscita potrebbe determinare un eccessivo depauperamento delle risorse in forza agli istituti e ai servizi della Regione, inficiandone così la loro funzionalità, la procedura di mobilità dovrà essere destinata al personale appartenente al Comparto Sicurezza; in quest’ultima ipotesi si procederà con interpello provvisorio, precisando che l’incarico avrà termine con l’eventuale assegnazione di personale appartenente al Comparto Ministeri.
• Che l’art 25 del DPR 164/2002 e l’art 5 del PIR recitano che l’organizzazione del lavoro oltre che la mobilità interna ed esterna è soggetta ad informazione preventive e successivo esame che dovrà avvenire non prima dei 10 gg dall’invio dell’informazione preventiva;
• Che presso l’ufficio del PRAP vi erano n. 43 unità di Polizia Penitenziaria a fronte delle 44 unità previste da DM 02/10/2017 e con l’ingresso del vincitore dell’interpello del magazzino regionale le unità salivano a 44 anche se a questa O.S. risultano essere amministrate molte più unità mentre, al contrario, nei vari Istituti della Regione i Poliziotti Penitenziari vivono condizioni di gran lunga più mortificanti con inadeguatezze d’organico
P.Q.M
si chiede alla S.V. di convocare urgentemente la Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell’art. 3 co. 14 e 15 dell’AQN e dell’art. 8 del PIR, per le seguenti violazioni:
• Violazione dell’Art. 8 co 3 del PIL o Sub c per non aver proceduto ad una riorganizzazione interna tale da consentire la distribuzione dei carichi di lavoro tra il Personale del PRAP, visto che tale riorganizzazione non si desume da nessun atto; o Sub d per aver depauperato ancor di più le risorse in forza agli istituti e ai servizi della Regione; • Violazione dell’art 25 del DPR 164/2002 e l’art 5 del PIR per non aver informato e quindi convocato le OO.SS. sulla mobilità interna ed esterna
In attesa di riscontro e fino al pronunciamento della CAR si chiede altresì alla S.V. di sospendere le procedure di interpello e, con l’occasione, si porgono distinti saluti