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Signor Provveditore,

                               In questi giorni è stata partecipata a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria del distretto la lettera circolare n. 0105523 del 25/07/2016 dello Stato Maggiore della difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

                   La suddetta circolare non fa altro che esplicitare i casi in cui nell’ipotesi di eventi traumatici occorsi in attività di servizio si deve procedere alla compilazione del Modello C, ossia la procedura semplificata per il riconoscimento della causa di servizio.

                   In particolare, per effetto della novella introdotta nell’art. 1880 del D.Lgs. n. 66/2010 dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014, nei casi di eventi traumatici da causa violenta occorsi in attività di servizio e/o addestrative a personale militare o appartenente alle Forze di Polizia, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio può essere espresso pure sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dal sinistro da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. Da ciò consegue che è possibile, nei confronti del predetto personale, in dette circostanze, la compilazione del previsto modello di dichiarazione traumatica (c.d. “Modello C”).

                 La precitata disposizione legislativa non è stata mai oggetto di specifiche direttive da parte del competente ufficio Dipartimentale, nonostante le varie richieste inviate da questa O.S. con nota prot. 8364 del 02/12/2016 e nota prot. 8502 del 12/05/2017 che ad ogni buon fine si uniscono in copia.

                In ogni caso preme rilevare che fino alla nota prot. mail 3364 emessa dall’Ufficio del Personale e della Formazione del Prap dell’Emilia Romagna in data 03/02/2015, le Direzioni del distretto procedevano alla compilazione del Modello C in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1880, D.Lgs. n. 66/2010, dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014

               

              Ciò nondimeno in data 03/02/2015 l’Ufficio del Personale e della Formazione del Prap dell’Emilia Romagna emanava, per l’appunto, la precitata (prot. mail 3364), fornendo una propria interpretazione a nostro avviso difforme rispetto a quanto disposto dall’art. 1880, D.Lgs. n. 66/2010 modificato dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014. 

              Con la nota in argomento, infatti, veniva stabilito che la procedura d’urgenza del riconoscimento della causa di servizio mediante compilazione del modello C, potesse essere avviata solo ed esclusivamente qualora l’evento traumatico occorso determinasse il ricovero iniziale in struttura ospedaliera; ciò nonostante la normativa all’epoca e tuttora vigente espressamente dispone che nei casi di eventi traumatici da causa violenta occorsi in attività di servizio e/o addestrative a personale militare o appartenente alle Forze di Polizia, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio può essere espresso pure sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dal sinistro da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero (in considerazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1880 del Codice dell’Ordinamento Militare, più avanti meglio rappresentato, ed a seguito di modifiche apportate allo stesso precitato articolo 1880 del C.O.M. dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28 giugno 2014, n.8).

             In data 05.04.2018 con nota prot. n. 13475 il Provveditorato dell’Emilia Romagna e Marche ha trasmesso a tute le Direzione la lettera circolare n. 0105523 del 25/07/2016 dello Stato Maggiore della difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare, che riprende e specifica i casi in cui si deve procedere alla compilazione del Modello C, richiamando la normativa di cui all’art. 1880, D.Lgs. n. 66/2010 modificata dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014 e rinviando alle Direzioni per quanto di competenza.

Pertanto in tutto questo lasso di tempo, ovvero dal 03/02/2015 data in cui è stata emessa la circolare Prap fino ad oggi, nonostante la normativa di riferimento sia sempre la stessa, ossia l’art. 1880, D.Lgs. n. 66/2010 così come modificato dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014, il personale che ha subito lesioni traumatiche per certa o presunta causa di servizio (principalmente colleghi vittime di aggressioni da parte di detenuti facinorosi) a cui non è seguito ricovero, non è stato inviato presso la CMO con procedura d’urgenza ma solo, con modalità ordinaria, a causa di una errata interpretazione del Superiore Ufficio Prap. Preme evidenziare che a distanza di anni i suddetti colleghi sono ancora in attesa di essere inviati alla CMO di competenza.

           Per quanto sopra, visto che dal mancato invio alla C.M.O., il Personale di Polizia Penitenziaria può aver subito un danno economico (eventuale equo indennizzo) o che magari gli è stato negato il punteggio previsto all’art. 8 co 4 del P.C.D. 05/11/2012, ovvero un punteggio aggiuntivo di 0.50 per ogni causa di servizio fino ad un massimo di 3.00 punti, si chiede alla S.V. di dare precise indicazioni a tutti gli Istituti del distretto sull’invio tramite Mod C. e di prendere contatti con le varie CMO di competenza affinché vengano chiamati, quanto prima, i colleghi interessati che sono stati costretti a richiedere il riconoscimento di causa di servizio per via ordinaria o addirittura, di valutare l’opportunità  di inviare, almeno quelle meno datate, direttamente tramite procedura d’urgenza.

          In attesa di urgenti determinazioni, si porgono distinti saluti

          Domenico Maldarizzi

Allegati:
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