Ormai da tempo, presso la Casa Circondariale di Modena, si registrano interpretazioni “restrittive” da parte del Coordinatore N.t.p., rispetto a retribuzioni e/o remunerazioni di servizi di missione effettuati dal Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti, interpretazioni che mortificano le aspettative professionali ed economiche e, nel contempo, rendono la situazione anomala rispetto alle norme contrattuali vigenti.
Si ha quasi l’impressione che si voglia trovare, sistematicamente, il modo per non corrispondere al personale impiegato nei servizi di traduzione quanto legittimamente spettante in relazione alle indennità di missione e/o di compenso per lavoro straordinario.
Di fatto a poco sono valse anche le integrazioni contrattuali ed i chiarimenti ripetutamente forniti dai competenti Uffici Dipartimentali, in qualche caso persino “ad hoc”.
Infatti, pare sempre esserci un’interpretazione difforme da quella comune, che tende a confutare, come detto, la normativa in vigore e le direttive impartite.
Nel caso specifico, ci si riferisce agli operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria, comandati nelle traduzioni dei detenuti, che abbiano terminato o che stiano in procinto di terminare il turno ordinario di servizio e vengono “reimpiegati” in altro servizio di scorta e traduzione.
A detti operatori, terminato il turno ordinario, durante il tempo intercorrente tra l’ultimazione del servizio originario e l’effettivo reimpiego viene riconosciuta la maggiorazione dell’ indennità oraria di missione, in luogo del compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato, previsto dalla Lettera Circolare n. 170123/3.9 del 17/07/1996.
Con lettera prot. n. 1158/Sag del 15/07/2019, il Responsabile del locale nucleo, in risposta alla nostra nota indirizzata a questa Direzione, per chiarimenti in merito, riteneva la normativa sopra richiamata non applicabile poiché “antecedente” all’ istituzione dell’ art. 6 comma 3 del D.P.R. 254/99 (istituzione della maggiorazione oraria dell’ indennità di missione lire 2500), successivamente modificato dall’ art. 13 comma 7 del D.P.R. 51/2009 (ridetermina l’ importo orario in euro 8,00) e la recente Circolare GDAP-0154835 del 09/05/2018 (riprende parimenti quanto contenuto nel D.P.R. 254/99 in merito all’ effettiva attività lavorativa).
Questa OO.SS., insiste nel ritenere che, tale situazione interpretativa, sia inadeguata, per due motivi:
- in nessuna normativa richiamata da questa Direzione, si fa riferimento, all’ abrogazione della Circolare del 1996, né peraltro, essa risulta in contrasto con le normative emanate successivamente a tale data:
- La Circolare del 1996 fa esplicito riferimento al personale che stia per ultimare il turno di servizio o che abbia già ultimato il turno di servizio e viene reimpiegato in una traduzione (al predetto personale va riconosciuto il compenso per il lavoro straordinario per le ore eccedenti).
- Il D.P.R. 254/99, riconosce la maggiorazione dell’ indennità oraria di missione, al personale che trovasi in servizio di missione, e che, terminato il turno obbligatorio di servizio sia ancora in viaggio e non presti effettiva attività lavorativa (istituto introdotto per ricompensare al personale in missione, le ore del viaggio di ritorno, per le quali antecedentemente a tale data veniva corrisposta solo l’ indennità oraria di missione).
- lo stesso Dipartimento Ufficio Centrale del Personale, in data successiva all’ introduzione della maggiorazione dell’ indennità oraria di missione, con nota prot. n. 032390/5.11 del 09/01/2001 (che ad ogni buon fine si allega) diretta al P.R.A.P. di Milano e all’ Ufficio per le Relazioni Sindacali, è intervenuto sulla specifica questione, chiarendo ed impartendo disposizioni in merito, disposizioni che sono a fondamento di quanto sostenuto da questa OO.SS., e che dimostrano tutt’ altro che “l’antecedenza” della normativa.
Per quanto sopra, a parere di questa OO.SS., l’interpretazione adottata dal locale nucleo, risulta evidentemente, in palese, incontrovertibile ed intollerabile violazione delle più volte citate direttive ed in contrasto con le disposizioni diramate.
Si invita pertanto la S.V. ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all’immediato ripristino del diritto e della legittimità, anche al fine di evitare l’insorgere di contenziosi giurisdizionali che certamente non sarebbero graditi dalla stessa Amministrazione Centrale.
Al Prap che legge per conoscenza si chiede di impartire le giuste disposizioni alla Direzione della Casa Circondariale di Modena
Nell’attesa, distinti saluti.
Domenico Maldarizzi