Signor Direttore,
per effetto della novella introdotta nell’art. 1880, D.Lgs. n. 66/2010, dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 8/2014, nei casi di eventi traumatici da causa violenta occorsi in attività di servizio e/o addestrative a personale militare o appartenente alle Forze di Polizia, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio può essere espresso pure sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dal sinistro da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.
Da ciò consegue che è possibile, nei confronti del predetto personale, in dette circostanze, la compilazione del previsto modello di dichiarazione traumatica (c.d. “Modello C”).
Tuttavia, pervengono segnalazioni, soprattutto in occasione dell’ultimo evento critico occorso in data 09/01 dove due operatori hanno riportato una prognosi di 06 giorni ai quali è stato riferito che per il riconoscimento della causa di servizio dovranno seguire l’iter ordinario e non tramite mod C.
Tutto ciò fa supporre che la precitata disposizione legislativa sia rimasta pressoché ignorata o, comunque, per lo più inattuata.
Lo stesso Superiore Ufficio del Prap con nota 13475/SACS del 05/04/2018, che ad ogni buon fine si allega, aveva emanato indicazioni precise a tutte le Direzioni
Si prega pertanto la S.V. di voler adottare le necessarie e opportune misure di competenza affinché vengano impartite urgenti, dettagliate e chiare direttive finalizzate a rendere compiutamente effettiva, nei confronti degli operatori del Corpo, la normativa sopra richiamata.
Nell’attesa, molti cordiali saluti
Domenico Maldarizzi