Nelle ultime settimane presso la casa circondariale di Bologna vi sono stati eventi che hanno visto protagonisti alcuni detenuti che hanno messo a serio rischio l’incolumità degli operatori penitenziari nonché la sicurezza interna dell’istituto penitenziario.
Con nota GDAP 0357380 del 21/10/2014 l’allora Vice Capo Vicario del DAP, proprio per rispondere alla ragionevole e condivisa domanda di maggior tutela e sicurezza degli operatori (che non può continuare a restare inascoltata) sensibilizzò i Signori Provveditori a creare, nel proprio territorio, “ronde” in ogni Istituto che potessero fungere da necessario ausilio soprattutto in occasione di eventi di particolare rilevanza.
Non solo tali ronde, possibilmente formate e equipaggiate con moderne dotazioni non sono state create, ma non sono state predisposte neanche le sezioni ex art 32 O.P. ove allocare detenuti responsabili di aggressioni in danno del personale nonché autori di eventi turbativi della sicurezza e dell’ordine dell’istituto, con l’inevitabile allocazione degli stessi al primo piano infermeria dove fra l’altro dovrebbero essere allocati solo coloro che necessitano di cure sanitarie.
Tra l’altro, il continuo ripetersi di eventi critici e di aggressioni all’interno degli istituti penitenziari in danno del personale di Polizia Penitenziaria impone di realizzare una seria riflessione in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
L’art.2 del D.M. 18 novembre 2014, n.201 disciplina le modalità di applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell’amministrazione penitenziaria e nello specifico, al comma 2 lettere C - E, prevede che siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano l’attività e gli interventi della Polizia Penitenziaria svolti per “la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi” e “prevenire atti di autolesionismo o suicidio”.
Il successivo comma 3, inoltre, prevede che le esigenze connesse alle attività istituzionali siano definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare capacità operativa e prontezza d’impiego del personale dipendente, particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali tra i quali i mezzi di trasporto e relativo supporto logistico.
Non di minore importanza sono le previsioni di cui all’art. 28 del D. Lgs 81/2008 e S.M.I. le quali dispongono che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e che l’obbligo di tale previsione risale ormai al 01 gennaio 2011.
In attuazione di quest’ultima previsione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 17 novembre 2010, ha approvato le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato e tra gli indicatori oggettivi, responsabili delle condizioni di disagio del personale di Polizia Penitenziaria, riteniamo possano rientrare situazioni quali: aggressione da parte dei detenuti, reati commessi in carcere dai detenuti, suicidi di detenuti, tentati sucidi in carcere, atti vandalici e di devastazione all’interno delle carceri.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, come noto, possono essere coinvolti in qualità di spettatori, soccorritori e protagonisti durante l’espletamento del proprio servizio al punto di mettere a dura prova le capacità di adattamento ad un contesto in cui gli eventi critici sono quasi una routine.
Questi eventi possono avere un effetto traumatico e potenzialmente lesivo dell’idoneità specifica del lavoratore, sia per colui che è rimasto vittima dell’infortunio/incidente, sia per coloro che hanno assistito direttamente all’intervento e/o prestato soccorso.
Fatte queste dovute premesse relative alle problematiche che investono il personale di Polizia Penitenziaria e sugli adempimenti in capo ai “datori di lavoro” individuati nel modello organizzativo del DAP, si chiede se e come le SS.LL. intendano procedere al fine di garantire l’incolumità psico-fisica del personale rispetto alle aggressioni che si registrano all’interno dell’istituto penitenziario; quali disposizioni utili a prevenire gli atti di autolesionismo o di auto soppressione si intendono impartire per mantenere l’ordine e la disciplina all’interno degli Istituti; quali debbano essere le procedure da adottare ai fini di una corretta valutazione dello stress lavoro-correlato per i dipendenti.
In attesa di risoluzioni pratiche sul tema e sugli interventi per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, necessitante di maggiore attenzione, in particolare per quanto riguarda l’istituzione delle sezioni ex art. 32, si inviano distinti saluti.